Certificazione energetica: stop all’autodichiarazione in classe G

27.09.2012 12:36

L’autocertificazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione energetica semplificate. Non sarà più consentito ai proprietari di edifici energivori autocertificare la classe energetica G. La novità è contenuta in una bozza di decreto ministeriale che sarà emanato nelle prossime settimane. 

Il decreto si è reso necessario per rimediare alla procedura di infrazione a carico dell’Italia aperta dalla Commissione Europea per incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

La UE ha contestato, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di auto dichiarare la classe più bassa (la G) al momento del trasferimento immobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione vìola l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE

Le Linee guida, ad oggi, consentono al proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la sua gestione energetica sono molto alti.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dalla bozza di Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.

A seguito della cancellazione della possibilità di auto dichiarare la classe G, la bozza di decreto dettaglia maggiormente la casistica degli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, escludendo quelli per i quali è tecnicamente impossibile o non significativo effettuarla (box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), i ruderi e gli scheletri strutturali.

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.

I nuovi edifici, costruiti a partire dal 2020, dovranno essere “a energia quasi zero”, cioè edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo deve essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “a energia quasi zero”; per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.